Art. 4

In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe."; b) al comma 9 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all', comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-4

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Art. 4 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo