Art. 104
In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "la sola" sono sostituite dalla seguente: "una" e dopo la parola: "pecuniaria" sono aggiunte le seguenti: "ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie";
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-104