Art. 103
In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la parola: "targa" le parole: "di riconoscimento" sono soppresse e le parole da: "al soggetto responsabile" a: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "all'intestatario del contrassegno di identificazione"; è aggiunto, in fine, il primo periodo del comma 2;
b) il comma 2 inizia con le parole: "Qualora la residenza....";
c) al comma 3 le parole: "o dei messi comunali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-103