Art. 118
In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal prefetto del luogo di residenza del titolare della patente stessa, nei casi previsti dall', comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria.";
b) al comma 2 le parole: "In tale ipotesi," sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-118