Art. 130

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 237 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l' della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre"; b) al comma 2 le parole: "sanzioni principali" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni amministrative principali".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-130

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Art. 130 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo