Art. 125

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 232 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è modificata come segue: "Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione"; b) al comma 1 la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "dodici"; c) al comma 2 dopo le parole: "dall'" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2," e la parola: "emanazione" è sostituita dalla seguente: "pubblicazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-125

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