Art. 129
In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 236 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 settembre 1993" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le disposizioni dell' si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993."; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-129