Art. 117

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dopo le parole: "la invia," sono aggiunte le seguenti: "unitamente a copia del verbale," e le parole: "che l'ha rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo della commessa violazione"; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205."; c) il comma 5 diventa comma 6.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-117

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