Art. 10
Analisi del terreno
In vigore dal 1 mar 1992
1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi è tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.
2. Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni e devono essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni adottato su proposta dei Ministri della sanità, sell'ambiente e dell'agricoltura e foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99#art-10