Art. 14
Registri di carico e scarico
In vigore dal 1 mar 1992
1. Il produttore di fanghi destinati all'agricoltura, deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e all' comma 5 della legge n. 475/88;
a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'allegato 1 B;
c) il tipo di condizionamento impiegato;
d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi.
2. I registri sono a disposizione delle autorità competenti e deve esserne trasmessa annualmente copia alla Regione ai fini della relazione di cui all', comma 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99#art-14