Art. 13

Scheda di accompagnamento

In vigore dal 25 dic 2010
1. Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi. 2. Tale scheda deve essere compilata secondo lo schema riportato all'allegato III A. 3. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal 3 dicembre 2010, n. 205, ha disposto (con l'art. 193, comma 9) che "La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99#art-13

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