Art. 15
Registro di utilizzazione
In vigore dal 1 mar 1992
1. L'utilizzatore dei fanghi è tenuto a istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati secondo le modalità indicate nell'allegato III B:
i risultati delle analisi dei terreni;
i quantitativi di fanghi ricevuti;
la relativa composizione e caratteristiche;
il tipo di trattamento subito;
gli estremi delle schede di accompagnamento;
il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
i quantitativi di fanghi utilizzati;
le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.
2. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99#art-15