Art. 16

S a n z i o n i

In vigore dal 1 mar 1992
1. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione in violazione dei divieti stabiliti dall' è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni. 2. Si applica la pena dell'arresto se sono utilizzati fanghi tossici o nocivi. 3. Alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, previsti dal presente decreto, restano applicabili le sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni. 5. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione è punito con l'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni. 6. Chiunque non ottempera agli obblighi relativi alla tenuta della scheda di accompagnamento e dei registri di carico e scarico e del registro di utilizzazione, di cui agli , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE LORENZO, Ministro della sanità RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99#art-16

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