Art. 9
Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura
In vigore dal 1 mar 1992
1. Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all' deve:
a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione;
b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.
2. Ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, punto a), il richiedente deve indicare:
a) la tipologia di fanghi da utilizzare;
b) le colture destinate all'impiego dei fanghi;
c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi;
d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi.
L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.
3. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve contenere:
a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B;
c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A;
e) le colture in atto e quelle previste;
f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi;
h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99#art-9