Art. 5
Competenze dello Stato
In vigore dal 1 mar 1992
1. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro dell'industria:
1) svolge le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse al presente decreto;
2) provvede alla modifica ed integrazione degli allegati in conformità con le determinazioni della Comunità economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche;
3) promuove ed autorizza, d'intesa con le Regioni interessate ed anche in deroga ai divieti e alle limitazioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, l'acquisizione di nuove conoscenze sull'impiego agricolo dei fanghi attraverso forme di sperimentazione applicate in scala limitata;
4) provvede agli adempimenti comunitari previsti dalla direttiva recepita col presente decreto;
5) promuove e organizza la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati;
6) definire i metodi di campionamento e di analisi dei fanghi e dei terreni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99#art-5