Art. 8

Autorizzazioni e disciplina

In vigore dal 1 mar 1992
1. Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e dal presente decreto. 2. Coloro che svolgono o intendono svolgere le attività sopra in- dicate, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Per le attività di raccolta e trasporto, l'iscrizione all'Albo tiene luogo di autorizzazione. 3. L'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è rilasciata ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99#art-8

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