Art. 7

Competenze delle province

In vigore dal 1 mar 1992
1. Le province provvedono al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché delle attività di utilizzazione dei fanghi, ai sensi del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99#art-7

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