Capo II
Art. 10
In vigore dal 31 ago 1948
Il ricorso di cui al precedente articolo deve contenere, con ogni documentazione, tutte le dichiarazioni idonee a provare la proprietà del titolo da parte del ricorrente, a stabilire le circostanze della perdita e ad identificare il titolo nei suoi requisiti essenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074#art-10