Capo II

Art. 9

In vigore dal 31 ago 1948
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi o libretti di risparmio nominativi rilasciati da filiali di banche italiane operanti nei territori dell'Africa italiana, l'intestatario di essi o chi ne sia legittimo concessionario può ottenerne il duplicato mediante ricorso ad una qualsiasi filiale della banca, in Italia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074#art-9

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