Capo I

Art. 8

In vigore dal 31 ago 1948
Il duplicato può essere rilasciato dalla banca ancorchè vi sia stata opposizione del detentore se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificato del cancelliere del tribunale o della pretura da prodursi alla banca a cura di chi ha ottenuto il decreto di inefficacia.
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