Capo I
Art. 5
In vigore dal 31 ago 1948
Indipendentemente dalla duplice pubblicazione di cui al precedente il ricorrente deve notificare il decreto di inefficacia alla filiale della banca esistente nel luogo ove trovasi il tribunale o la pretura che lo ha emesso, affinché, a spese del ricorrente, ne venga data comunicazione alla filiale della banca stessa che rilasciò il titolo. Ricevuta la notificazione del decreto, la banca annota di fermo nei propri registri la partita relativa al titolo contemplato nel decreto.
La denuncia di perdita del titolo non rende responsabile la banca che ne paghi l'importo prima della notificazione del decreto.
Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile la banca qualora il pagamento del titolo venga effettuato dalla filiale emittente del titolo alla quale, per fatto non imputabile alla banca stessa, non sia ancora pervenuta notizia del decreto.
La filiale alla quale è stato notificato il decreto, deve provvedere all'affissione nei locali aperti al pubblico di un avviso nel quale sono riportati i dati del titolo e del decreto.
L'affissione medesima deve essere curata anche dalla filiale che ha emesso il titolo. L'avviso deve rimanere affisso fino allo scadere dei 90 giorni dall'avvenuta duplice pubblicazione di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074#art-5