Capo II

Art. 11

In vigore dal 31 ago 1948
Ricevuta la notifica del ricorso, la banca deve annotare di fermo nei propri registri la partita relativa al titolo denunciato perduto, e pubblicare mediante affissione nei locali aperti al pubblico della filiale che ha ricevuto la notifica, nonché di quella che emise il titolo, un avviso con il quale l'ignoto detentore del titolo viene diffidato a farne consegna alla banca o a notificarne la propria opposizione entro il termine di giorno 90 dalla data di pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il titolo sarà considerato inefficace.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074#art-11

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