Capo III

Art. 16

In vigore dal 31 ago 1948
Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla inefficacia dei titoli al portatore o nominativi e all'emissione dei duplicati contemplati nel presente decreto, sono redatti su carta libera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 39. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo