Capo III
Art. 16
In vigore dal 31 ago 1948
Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla inefficacia dei titoli al portatore o nominativi e all'emissione dei duplicati contemplati nel presente decreto, sono redatti su carta libera.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 39. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074#art-16