Capo II
Art. 13
In vigore dal 31 ago 1948
Decorso il termine di cui al precedente senza che vengano fatte opposizioni e senza che il titolo perduto sia stato rinvenuto, o recuperato, il ricorrente può ottenere dalla banca il rilascio del duplicato del titolo.
L'inesistenza di opposizioni deve essere provata dal ricorrente mediante certificato del cancelliere del tribunale o della pretura del luogo in cui è stato notificato il ricorso alla banca emittente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074#art-13