Capo III
Art. 15
In vigore dal 31 ago 1948
L'emissione, a norma del presente decreto, di duplicati, di titoli al portatore o nominativi, estingue nei confronti della banca i diritti del detentore ma non pregiudica le ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074#art-15