Art. 10
Capo II

Art. 10

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In vigore dal 31 ago 1948
Il ricorso di cui al precedente articolo deve contenere, con ogni documentazione, tutte le dichiarazioni idonee a provare la proprietà del titolo da parte del ricorrente, a stabilire le circostanze della perdita e ad identificare il titolo nei suoi requisiti essenziali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074#art-10