Art. 6
In vigore dal 5 giu 1948
Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate, nè diplomate, il compenso è dovuto in ragione di L. 60 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 30 per ciascuna delle vacazioni successive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-6