Art. 6

In vigore dal 5 giu 1948
Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate, nè diplomate, il compenso è dovuto in ragione di L. 60 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 30 per ciascuna delle vacazioni successive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo