Art. 8

In vigore dal 5 giu 1948
Le traduzioni fatte per iscritto sono pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per ogni linea, in ragione di L. 100. Per la prima e l'ultima pagina è dovuto l'intero diritto, qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-8

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