Art. 7

In vigore dal 5 giu 1948
Gli interpreti, se professori di lingue estere, sono equiparati, quanto al compenso, ai professionisti laureati; negli altri casi sono equiparati ai professori diplomati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo