Art. 5

In vigore dal 5 giu 1948
Ai professionisti diplomati, ragionieri, geometri, agronomi, saggiatori di oro e di argento, calligrafi ecc., il compenso è dovuto in ragione di L. 100 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 50 per ciascuna delle vacazioni successive. Ai fini del precedente comma sono equiparati ai professionisti diplomati coloro che, pure essendo sforniti di diploma, hanno ottenuto, in virtù di speciale disposizione di legge, la iscrizione nei relativi albi a tutti gli effetti legali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-5

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