Art. 2

In vigore dal 5 giu 1948
L'importo delle somministrazioni occorrenti per le autopsie non può eccedere le L. 1000, salvo, nei congrui casi, l'applicazione dell'art. 109 della tariffa penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria. — Testo vigente | Portale Normativo