Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 giu 1948
L'importo delle somministrazioni occorrenti per le autopsie non può eccedere le L. 1000, salvo, nei congrui casi, l'applicazione dell'art. 109 della tariffa penale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-2