Art. 3
In vigore dal 5 giu 1948
Ai veterinari chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione quanto ai pubblici dibattimenti sono corrisposti i quattro quinti degli onorari e delle vacazioni spettanti ai medici e chirurghi.
Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spettano i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-3