Art. 3

In vigore dal 5 giu 1948
Ai veterinari chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione quanto ai pubblici dibattimenti sono corrisposti i quattro quinti degli onorari e delle vacazioni spettanti ai medici e chirurghi. Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spettano i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo