Art. 1
In vigore dal 5 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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A ciascun medico e chirurgo spetta:
1) per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione, ove occorra, l'onorario di L. 180;
2) per le sezioni di cadaveri non inumati, l'onorario di L. 1200, e per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario di L. 2500.
Per qualsiasi altra operazione peritale, come pure in tutti i casi nei quali i medici e i chirurghi sono chiamati dall'autorità giudiziaria per chiarimenti ed assistono ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle deposizioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati in istruttoria e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, è dovuta una retribuzione di vacazione in proporzione del tempo impiegato. La prima vacazione è di L. 120, ciascuna delle successive di L. 72.
Uguale diritto è pure dovuto ai medici e chirurghi i quali sono chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, comprese in tale diritto le relazioni sia verbali che scritte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-1