Art. 9

In vigore dal 5 giu 1948
Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno. Il diritto di vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto il diritto intiero. Per ogni giornata ciascun perito non può ricevere più di quattro vacazioni; neppure per operazioni che si riferiscano ad incarichi diversi. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale d'udienza il numero delle vacazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-9

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Art. 9 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria. — Testo vigente | Portale Normativo