Art. 9
In vigore dal 5 giu 1948
Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.
Il diritto di vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto il diritto intiero.
Per ogni giornata ciascun perito non può ricevere più di quattro vacazioni; neppure per operazioni che si riferiscano ad incarichi diversi. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale d'udienza il numero delle vacazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582#art-9