Capo II
Art. 13
Intervento dello Stato
In vigore dal 23 dic 2016
1. Il presente Capo II disciplina modalità e condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani.
2. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell' del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dell', paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.
3. Nel presente Capo II per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-13