Capo II

Art. 18

Abrogato

Realizzazione dell'intervento

In vigore dal 23 dic 2016 al 21 feb 2017
1. A seguito della comunicazione ai sensi dell' da parte dell'Autorità competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea. 2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformità con quanto previsto dall'. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresì: a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente; b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive; c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente. 4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall', comma 3, del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all', comma 2; se la banca è quotata è indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie dell'Emittente nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 2. 5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se: a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui all', comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all', paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; e b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nè quelli previsti dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. 6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorità competente. 7. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. Il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-18

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