Capo II

Art. 23

Abrogato

Disposizioni finali

In vigore dal 23 dic 2016 al 21 feb 2017
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II. 2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero può avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza. 3. In sede di prima applicazione del presente Capo, qualora Banca Monte dei Paschi S.p.A. presenti la richiesta di cui all', comma 1, il valore economico reale da attribuire alle passività da essa emesse e indicate all', comma 2, ai fini di cui al comma 5, lettera d), del medesimo articolo, è così determinato: a) Emissione XS0122238115: 75% del valore nominale; b) Emissione XS0121342827: 75% del valore nominale; c) Emissione XS0131739236: 75% del valore nominale; d) Emissione XS0180906439: 18% del valore nominale; e) Emissione IT0004352586: 100% del valore nominale; f) Emissione XS0236480322: 100% del valore nominale; g) Emissione XS0238916620: 100% del valore nominale; h) Emissione XS0391999801: 100% del valore nominale; i) Emissione XS0415922730: 100% del valore nominale; l) Emissione XS0503326083: 100% del valore nominale; m) Emissione XS0540544912: 100% del valore nominale. 4. In considerazione di quanto previsto dal comma 3, l'eventuale richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena non contiene la valutazione di cui all', comma 1, lettera c).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-23

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