Capo IV

Art. 25

Abrogato

Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale

In vigore dal 23 dic 2016 al 9 ago 2025
1. Le contribuzioni addizionali di cui all', comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei Provvedimenti di avvio delle risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate. 2. La Banca d'Italia può determinare l'importo delle contribuzioni addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui al comma 1, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e può stabilire che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a cinque anni; la Banca d'Italia comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun anno del suddetto periodo. 3. Per ogni anno del periodo di cui al comma precedente, l'importo delle contribuzioni addizionali è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo