Capo II
Art. 17
AbrogatoRispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato
In vigore dal 23 dic 2016 al 21 feb 2017
1. La richiesta di cui all' è corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.
2. Fermi restando i poteri dell'Autorità competente, la sottoscrizione può essere condizionata alla revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente, anche in conformità con la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-17