Art. 12
In vigore dal 22 feb 2017
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
((possono essere adottate))
misure di attuazione del presente Capo I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-12