Capo I

Art. 10

Abrogato

Erogazione di liquidità di emergenza

In vigore dal 23 dic 2016 al 21 feb 2017
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea. 2. La garanzia statale è irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA. 3. La garanzia di cui al comma 1 può essere rilasciata per operazioni di erogazione di liquidità di emergenza in favore di banche che rispettano, secondo la valutazione dell'Autorità competente, le condizioni di cui all', commi 1, 2 e 3, del presente decreto. 4. La banca che riceve l'intervento di cui al comma 1 deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidità fornita dalla Banca centrale. 5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli , comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-10

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