Capo I
Art. 4
AbrogatoCondizioni
In vigore dal 23 dic 2016 al 21 feb 2017
1. La concessione della garanzia di cui all' è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente:
a) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile;
b) dell'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dall'Autorità competente o dall'Autorità bancaria europea; per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui alla lettera a) e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.
2. La garanzia di cui all' può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.
3. La garanzia di cui all' può essere concessa a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidità garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale.
4. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto nè conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-4