Capo I
Art. 5
Garanzia dello Stato
In vigore dal 23 dic 2016
1. La garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.
3. Per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all' con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'.
4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-5