Capo I

Art. 11

Escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza

In vigore dal 23 dic 2016
Escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza 1. In caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti. 2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-11

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