Capo II

Art. 16

Valutazioni dell'Autorità competente

In vigore dal 23 dic 2016
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all', l'Autorità competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente. 2. L'Autorità competente può chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-16

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