Art. 13 · Intervento dello Stato
Capo II

Art. 13

13 / 28

Intervento dello Stato

In vigore dal 23 dic 2016
1. Il presente Capo II disciplina modalità e condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani. 2. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell' del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dell', paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capo II. 3. Nel presente Capo II per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-13