Art. 14

In vigore dal 21 gen 1988
1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all', primo comma, lettera b), della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è fissata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata. 1-bis. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento. 2. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all' della citata legge n. 219 del 1981, individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo. 3. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-14

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