Art. 19

In vigore dal 22 nov 1987
1. La disposizione contenuta nell', ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall' della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unità minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 28, secondo comma, della predetta legge n. 219 del 1981.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-19

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