Art. 10
In vigore dal 21 gen 1988
1. All', comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti:
" e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988 ".
2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese o loro consorzi ubicate nei comuni disastrati da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune... hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e Basilicata definiscono entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e trasmettono all'ufficio speciale preposto all'attuazione del citato articolo 32.
4. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e del comma 3 non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata secondo le modalità prescritte nell' del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, n.12
6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste
nell', comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico degli stanziamenti recati dall' della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, n.12
8. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, n.12
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-10